Autotrasporto e caro carburanti, aumenta il bonus del decreto Energia

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritocca le regole attuative della misura agevolativa e le aggiorna in linea con l’ampliamento della misura concesso dalla Ue

Il decreto interministeriale del Mit del 26 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 settembre, recepisce le modifiche adottate dalla Commissione europea e modifica il precedente del 30 settembre 2022 attuativo della misura introdotta dal decreto “Energia”, a favore delle ditte di autotrasporto merci per conto terzi, penalizzate dal caro carburante. La Commissione europea ha infatti incrementato, per l’anno 2022, il credito d’imposta, introdotto dal decreto “Energia”, e proprogato al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale può essere concesso l’aiuto.

In particolare, la comunicazione della Commissione europea denominata “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, ha ampliato da 500mila a 2milioni di euro la soglia massima del credito d’imposta attribuibile alla singola impresa e portato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è possibile concedere l’agevolazione.

Il sostegno economico, ricordiamo, è stato previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto “Energia” (Dl n. 17/2022) per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con veicoli di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. La misura massima del tax credit assegnabile è pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione dei citati mezzi.

È possibile usufruire del contributo soltanto in compensazione tramite presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e utilizzando il codice tributo “7051”.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano a oggetto gli stessi costi, a patto che ciò non determini, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, il superamento del costo complessivo sostenuto.

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