Mobilità sostenibile, come utilizzare il credito d’imposta

Deriva dal riconoscimento del contributo corrisposto all’acquirente dal venditore e a questo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici, che lo recuperano solo in compensazione

ll fisco ha stabilito ieri, con provvedimento dell’Agenzia Entrate,  che il credito d’imposta dell’incentivo eco-bonus, corrispondente all’importo del contributo rimborsato al venditore e recuperato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia, ad esempio, non esaustivo, imposte dirette, Irap, Iva, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, contributi Inps, premi Inail. Tale applicazione è al netto delle restrizioni e dei limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Ripercorrendo la norma originaria ricordiamo che l’articolo 1, comma 1057 della legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro e alle altre condizioni stabilite dalla norma.
I successivi commi 1060 e 1061 prevedono, rispettivamente, che il contributo sia corrisposto all’acquirente dal venditore tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che, in base al “ritocco” effettuato dall’articolo 5, comma 15-bis del decreto “Sostegni” teso a favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite dal calo di fatturato imputabile all’emergenza epidemiologica, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo sotto forma credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Il provvedimento odierno, inoltre, stabilisce che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. E ancora precisa che:

  • restano ferme le disposizioni di cui al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 20 marzo 2019, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell’Economia e delle Finanze
  • sono confermate le istruzioni indicate con la risoluzione n. 82/2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904 – Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”, istituito con la stessa.
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